Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS non esisterà più come categoria giuridica autonoma. Dopo decenni di operatività basata sul Decreto Legislativo 460/1997, lo status di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale viene definitivamente assorbito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Questa trasformazione è parte della Riforma del Terzo Settore avviata con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e resa pienamente operativa con l’entrata in vigore delle norme fiscali definitiva, recepite anche con il via libera della Commissione Europea.

Questo cambiamento obbliga tutte le organizzazioni ad una scelta strategica e organizzativa: trasformarsi per continuare a beneficiare delle agevolazioni, operare fuori dal Terzo Settore o procedere alla chiusura con devoluzione del patrimonio.

Perché cambia e cosa cambia

L’obiettivo legislativo è unificare e modernizzare la disciplina degli enti non profit italiani, avvicinandola agli standard europei e semplificando i regimi fiscali in un quadro coerente di equità e trasparenza.

Soppressione dell’Anagrafe ONLUS

A partire dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, sarà soppressa. Le organizzazioni attualmente iscritte devono quindi adeguarsi al nuovo quadro normativo.

Scelta obbligatoria entro il 31 marzo 2026

Le ONLUS hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere come proseguire la propria attività.

Le opzioni principali sono:

-Trasformarsi in ETS e dunque iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) scegliendo la forma più adeguata (es. associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, impresa sociale, ecc.) e adeguare statuto e struttura alle nuove regole.

-Continuare senza status ETS ed operare come ente non lucrativo fuori dal perimetro del Terzo Settore: ciò significa perdere i benefici fiscali legati alla ONLUS e applicare il regime civile e tributario ordinario.

La mancata scelta entro il termine determina la perdita automatica dello status ONLUS e l’applicazione del regime fiscale ordinario per gli enti che restano fuori dal RUNTS.

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